The Virginia Declaration of Rights | Italian

Statuto per la liberta di religione

STATUTO PER LA LIBERTÀ DI RELIGIONE DELLA VIRGINIA

Considerando che Dio Onnipotente ha creato lo spirito libero; che tutti gli sforzi per influenzarlo con punizioni temporali od oppressioni o con inabilitazioni civili tendono solamente ad ingenerare abitudini di ipocrisia e bassezza e sono un allontanamento dal disegno del santo Autore della nostra religione, che, pur essendo Signore del corpo e della mente, non scelse di diffonderla per coercizione su ambedue, come pure era in Suo onnipotente potere; e l’empia presunzione di legislatori e reggitori, civili come ecclesiastici, che pur essendo uomini fallibili e non ispirati, si sono avocati il dominio della fede degli altri, ponendo come le uniche vere ed infallibili le loro opinioni e forme di pensiero e adoprandosi in tal modo a imporle sugli altri, ha istituito e mantenuto religioni false nella maggior parte del mondo attraverso i tempi; e costringere un uomo a dare contributi di denaro per la propagazione di dottrine in cui non crede è peccato ed opera di tirannia ed anche il forzarlo ad appoggiare questo o quel maestro della sua propria religione è un privarlo della consolante libertà di dare il suo contributo a quel pastore, i cui costumi egli prenda a modello e la cui autorità egli senta come la più persuasiva alla giustizia; come pure il togliere ai ministri tali ricompense temporali, che, provenendo dalla considerazione della loro condotta personale, sono un incentivo addizionale alle fatiche incessanti e zelanti per l’istruzione del genere umano; ed i nostri diritti civili non dipendono dalle nostre convinzioni religiose più delle nostre opinioni in fisica o geometria; e perciò il proscrivere un cittadino come indegno della fiducia pubblica, colpendolo con l’inabilitazione a cariche di fiducia ed emolumenti, a meno che non professi o ripudi questa o quella dottrina religiosa, significa privarlo ignominiosamente di quei privilegi e vantaggi ai quali egli ha diritto naturale in comune con i suoi concittadini; e ciò tende solamente a corrompere i principi di quella religione che si crede di incoraggiare, corrompendo con un monopolio di onori mondani ed emolumenti coloro che la professano esteriormente e che vi si conformano; e per quanto invero siano colpevoli questi, che non sanno vincere la tentazione, pure non sono innocenti nemmeno coloro che pongono l’esca sulla strada di quelli; e permettere ad un magistrato civile di intervenire con la sua autorità nel campo delle opinioni e reprimere la professione o la diffusione di principi unicamente sulla supposizione di una loro cattiva tendenza è una colpa pericolosa, che annulla immediatamente ogni libertà religiosa, poiché chi giudica tale tendenza farà delle sue opinioni regola di giudizio, ed approverà o condannerà le opinioni altrui unicamente, a seconda che coincideranno o differiranno dalle sue; ed è tempo opportuno per i legittimi scopi del governo civile e per i suoi ufficiali di intervenire, quando i principi rompano in atti aperti contro la pace e l’ordine; ed infine la verità è grande e prevarrà sempre, se lasciata a se stessa, poiché essa è l’appropriata e bastevole antagonista dell’errore e non ha nulla da temere da un contrasto, a meno che degli interventi umani non la privino delle sue armi naturali, libera discussione e dibattito, poiché gli errori cessano di essere pericolosi quando viene liberamente concesso di confutarli:

sia decretato dall’assemblea generale che nessuno sarà costretto a frequentare od a sostenere ogni e qualsiasi devozione religiosa, luogo o ministro, né sarà forzato, costretto, molestato od oppresso nel corpo o nei beni, né soffrirà altrimenti a causa delle sue opinioni o delle sue credenze religiose; ma tutti gli uomini saranno liberi di professare e sostenere con discussioni le loro opinioni in materia di religione, e ciò non diminuirà, innalzerà o influirà in alcun modo sulle loro prerogative civili. E per quanto noi ben sappiamo che questa assemblea, eletta dal popolo unicamente ad ordinario scopo di legislazione, non ha alcun potere di limitare gli atti delle assemblee successive, costituite con poteri pari ai nostri, e che perciò dichiarare questo atto irrevocabile non otterrebbe alcun effetto legale; pure noi siamo liberi di dichiarare, e qui dichiariamo, che i diritti quivi rivendicati sono diritti naturali dell’umanità e che qualsiasi atto che venga approvato ad abrogazione del presente, od a limitazione del suo effetto, sarà una violazione del diritto naturale.

Fonte: W.W. Hening, ed., Statutes at Large of Virginia, vol. 12 (1823): 84-86.