Virginia Statute For Religious Freedom | Italian
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Dichiarazione dei diritti
Dichiarazione dei Diritti della Virginia
12 giugno 1776
DICHIARAZIONE DEI DIRITTI fatta dal corpo rappresentativo del buon popolo della Virginia, riunito in piena e libera convenzione; questi diritti appartengono ad esso e alla sua posterità, come base e fondamento del governo.
Sezione 1.
Tutti gli uomini sono per natura egualmente liberi e indipendenti e hanno alcuni diritti innati, di cui, entrando nello stato di società, non possono, mediante convenzione, privare o spogliare la loro posterità; cioè, il godimento della vita e della libertà, mediante l’acquisto ed il possesso della proprietà, e il perseguire e ottenere felicità e sicurezza.
Sezione 2
Tutto il potere è nel popolo, e in conseguenza da esso è derivato; i magistrati sono i suoi fiduciari e servitori, e in ogni tempo responsabili verso di esso.
Sezione 3.
Il governo è, o deve essere, istituito per la comune utilità, protezione e sicurezza del popolo, della nazione o della comunità. Di tutti i diversi modi e forme di governo, il migliore è quello che è capace di produrre il maggior grado di felicità e di sicurezza, ed è di fatto il più sicuro contro il pericolo di cattiva amministrazione. Quando un governo appaia inadeguato o contrario a questi scopi, la maggioranza della comunità ha un sicuro, inalienabile e indefettibile diritto a riformarlo, mutarlo o abolirlo, in quella maniera che sarà giudicata meglio diretta al bene pubblico.
Sezione 4.
Nessun uomo, o gruppo di uomini, ha diritto ad esclusivi o separati emolumenti o privilegi rispetto alla comunità, salvo che in considerazione di servizi pubblici; i quali, non essendo trasmissibili, non debbono essere ereditari, così come non devono esserlo gli uffici di magistrato, di legislatore o di giudice.
Sezione 5.
I poteri legislativo ed esecutivo dello Stato debbono essere separati e distinti dal potere giudiziario. I membri dei due primi possono essere impediti dalla oppressione; sentendo e condividendo agli oneri del popolo, essi dovrebbero, in periodi fissi, essere ridotti allo stato privato, ritornare nel corpo da cui originariamente furono presi, ed i posti vacanti essere riempiti mediante frequenti, sicure e regolari elezioni, in cui tutti, o qualche parte dei membri precedenti, possono essere ancora eleggibili o non eleggibili, come indicheranno le leggi.
Sezione 6.
Le elezioni di membri che serviranno come rappresentanti del popolo, nell’assemblea, devono essere libere. Tutti gli uomini, che hanno una sufficiente evidenza di permanente interesse comune con la comunità, o legame con essa, hanno diritto di voto, e non possono essere tassati o privati della loro proprietà per usi pubblici senza il loro consenso o quello dei loro rappresentanti così eletti, né possono essere legati da nessuna legge alla quale essi non hanno, similmente, acconsentito, per il bene pubblico.
Sezione 7.
Ogni potere di sospendere le leggi, o la loro esecuzione, da parte di qualsiasi autorità, senza il consenso dei rappresentanti del popolo, è lesivo dei diritti di questo, e non deve essere esercitato.
Sezione 8.
In tutti i processi capitali o penali, ciascuno ha diritto di chiedere la causa e la natura dell’accusa, di essere messo a confronto con gli accusatori e i testimoni, di chiedere prove in suo favore ed un sollecito giudizio da parte di una giuria imparziale di dodici uomini della vicinanza, senza il cui consenso unanime egli non può essere dichiarato colpevole; né può egli essere costretto a dare prove contro se stesso. Parimenti nessuno può essere privato della sua libertà, eccetto che secondo la legge del paese o dopo il giudizio dei suoi pari.
Sezione 9
Nessuna cauzione eccessiva può essere chiesta, né possono essere imposte multe eccessive, né essere inflitte punizioni crudeli e insolite.
Sezione 10.
I mandati di arresto generali, mediante i quali un ufficiale o un messo può essere comandato di perquisire luoghi sospetti, senza prova del fatto commesso, o di sequestrare una persona o più persone non nominate, o il cui reato non è particolarmente descritto e sostenuto da prove, sono dannosi ed oppressivi e non debbono essere spiccati.
Sezione 11.
Nelle controversie che riguardano la proprietà, e nelle liti che insorgano tra uomo e uomo, l’antico giudizio a mezzo di giuria è da preferire a qualsiasi altro, e deve essere tenuto sacro.
Sezione 12.
La libertà di stampa è uno dei grandi capisaldi della libertà, e non può essere mai limitata, se non che da governi dispotici.
Sezione 13.
Una ben tenuta milizia, composta dal corpo stesso del popolo, abituato alle armi, è la vera, naturale e sicura difesa di uno Stato libero. Gli eserciti permanenti, in tempo di pace, dovrebbero essere soppressi, come pericolosi alla libertà. In tutti i casi l’esercito dovrebbe essere tenuto sotto stretta subordinazione al potere civile e governato da questo.
Sezione 14.
Il popolo ha diritto ad un governo uniforme, e perciò nessun governo, separato o indipendente dal governo della Virginia, deve essere fondato o stabilito entro i limiti di questa.
Sezione 15.
Nessun libero governo, o i benefici della libertà, può essere conservato per un popolo, senza una ferma adesione alla giustizia, alla moderazione, alla temperanza, alla frugalità e alla virtù senza frequente ricorso ai principi fondamentali
Sezione 16.
La religione, o il nostro dovere verso il Creatore, e la maniera di assolverlo, possono essere guidati solamente dalla ragione e dalla convinzione, non dalla forza o dalla violenza. Quindi, tutti gli uomini hanno uguale diritto al libero esercizio della religione, secondo i dettami della coscienza. È dovere mutuo di tutti praticare la tolleranza cristiana, l’amore e la carità verso gli altri.
